La Sezione della Circolazione, nell'intento di meglio disciplinare la navigazione sui nostri laghi, in applicazione alla legislazione Federale e Cantonale in materia di navigazione comunica le seguenti direttive che disciplinano la navigazione di natanti sui laghi con luogo di stazionamento all'estero.

I turisti stranieri che intendono navigare con imbarcazioni a motore o a vela devono chiedere l'autorizzazione temporanea e i relativi contrassegni che verranno rilasciati presso gli Enti turistici di:

Ente Turistico Lago Maggiore

Via Largo Zorzi 1 | 6600 Locarno
Tel. +41 (0)91 791 00 91 | Fax: +41 (0)91 785 19 41

Ente Turistico Malcantone

Piazza Lago | 6987 Caslano
Tel. +41 (0)91 606 29 86 | Fax: +41 (0)91 606 52 00
gli stessi presenteranno:

  1. i documenti di immatricolazione del natante emessi dallo Stato di provenienza;
  2. il prescritto attestato dell'assicurazione sulla responsabilità civile o una polizza dell'assicurazione di responsabilità civile con ricevuta del pagamento del premio annuo, che garantisca la copertura minima richiesta in Svizzera o che attesti che il proprietario o detentore ha versato all'autorità il premio per un'assicurazione collettiva (art. 106 ONI*);
  3. la patente di navigazione per i natanti con motore di potenza propulsiva superiore ai 6 kW o con una superficie velica che oltrepassa i 15 m2 (art. 78 ONI*).

Il natante dovrà essere oggetto di un controllo tecnico; in particolar modo dovrà corrispondere ai requisiti di sicurezza, di navigabilità, non provocare inquinamenti e dovrà essere equipaggiato secondo le norme Svizzere (art. 106 e 132 ONI*).
L'autorizzazione è valevole a decorrere dalla data del rilascio fino alla fine del mese seguente su tutte le acque aperte alla navigazione (art. 105 cpv. 3 ONI*). La stessa non può essere rinnovata o suddivisa in più periodi nel corso di un anno civile.
I contrassegni saranno applicati a prua, sui due lati esterni del natante, in modo ben visibile, a caratteri latini e cifre arabe resistenti alle intemperie (art. 17 ONI*).
Ai giovani di età inferiore agli anni 12 è vietato condurre natanti di qualsiasi genere.
Per la condotta di un natante a motore di potenza non superiore i 6 kW il conducente deve aver compiuto i 14 anni.

I. Norme di navigazione

  1. La navigazione in prossimità della riva (a meno di 150 m), ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario pubblicato, è vietata a meno che non si voglia approdare, partire, stazionare o attraversare passaggi stretti. Durante queste manovre dovrà essere scelta la via più breve e la velocità non superiore ai 10 km/h.
  2. A tutti i natanti è severamente vietato avvicinarsi ai battelli in navigazione o immettersi nella scia o sulla rotta. Essi devono mantenere una distanza di almeno 50 m nei confronti dei battelli in servizio regolare, dei convogli rimorchiati come pure dalle imbarcazioni dei pescatori professionisti muniti degli appositi segnali, ed una distanza di 200 m almeno se essi incrociano da poppavia.
  3. Il conducente è tenuto ad evitare che le manovre del proprio natante risultino di turbamento o di danno agli altri natanti e alla pesca.
  4. Gli accessi e le vicinanze dei pontili e dei porti aperti al pubblico devono essere mantenuti liberi e non ostacolare in qualsiasi modo le manovre dei battelli che svolgono un servizio regolare.
  5. I natanti che navigano in senso opposto devono, durante le manovre d'incrocio, spostarsi sulla rispettiva destra, così da mantenere fra loro una distanza minima di 50 m.
  6. Durante le manovre d'incrocio o di sorpasso, devono allontanarsi, rispettando le seguenti precedenze:
    1. tutti i natanti dai battelli in servizio regolare;
    2. ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare e dei battelli per il trasporto di merci;
    3. ogni natante, ad eccezione di quelli in servizio regolare, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti;
    4. ogni natante, ad eccezione di quelli in servizio regolare, dei battelli per il trasporto merci, delle imbarcazioni dei pescatori professionisti e dei natanti a vela;
    5. ogni natante a motore, ad eccezione di quelli in servizio regolare, dei battelli per il trasporto di merci, delle imbarcazioni dei pescatori professionisti e dei natanti a remi.

Lago Ceresio: Ponte di Melide; stretto di Lavena
Lago Verbano: Isole di Brissago

Il passaggio sotto il ponte di Melide dei natanti appartenenti a imprese titolari di una concessione federale deve avvenire sotto l'arcata N. 3. Quello degli altri natanti dev'essere fatto sotto le arcate 1 (Bissone), 2 e 4.
La precedenza in caso di contemporaneo arrivo di due natanti, provenienti da opposte direzioni, spetta al natante che naviga verso sud (arcata N. 1). Nello stretto di Lavena ha la precedenza il natante diretto a Ponte Tresa, eccezion fatta per i natanti in servizio pubblico.

II. Natanti e attrezzi particolari

Le imbarcazioni da spiaggia, i canotti gonfiabili ed altri simili mezzi da svago e da bagno possono navigare esclusivamente in prossimità della riva all'interno della fascia di 150 m dalla riva stessa; in nessun caso possono essere forniti di motore (art. 42 ONI*).

III. Zone protette

In prossimità delle Bolle di Magadino nelle zone disegnate "A" e "B" è vietato il bagno nonché la navigazione con natanti a motore di ogni genere fino alla distanza di 150 m dalla riva. La navigazione con barche a remi è vietata fino a 50 m. In ogni caso è vietato l'approdo.
E' vietato stazionare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giunchi e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m. (art. 59 ONI*).

IV. Sci nautico

  1. La pratica dello sci nautico o l'impiego di attrezzature analoghe è autorizzata solo di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 08.00 e al più tardi fino alle ore 21.00.
  2. La pratica dello sci nautico o l'impiego di altre attrezzature analoghe è vietata nelle zone rivierasche (300 m) al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d'acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.
  3. Il conduttore del natante rimorchiatore dev'essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico: tale persona dev'essere idonea a svolgere questo compito.
  4. Il natante rimorchiatore e lo sciatore devono mantenere una distanza di almeno 50 m dagli altri natanti e dai bagnanti. Il cavo di traino non dev'essere trainato a vuoto nell'acqua.
  5. E' vietato il traino simultaneo di più di due sciatori.
  6. E' parimenti vietato rimorchiare per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari).
  7. E' vietato in ogni caso l'esercizio dello sci nautico nei luoghi e nelle aree seguenti:

Lago Ceresio: golfo di Lugano tra Paradiso Conca d'Oro e Castagnola Villa Favorita;
lago di Ponte Tresa.
Lago Verbano: golfo di Locarno tra il nuovo porto Lanca degli Stornazzi e Minusio Chiesa San Quirico;
golfo di Asconatra la punta San Michele e il lido.

* (ONI = Ordinanza sulla navigazione interna dell' 8.11.1978 (Stato 02.06.1998)